investigatore e reato di ricettazione

Ci troviamo di fronte al caso di un investigatore privato, incaricato dal proprio committente affinchè raccolga prove a sostegno di un’accusa di furto. In pratica, il committente subisce dei furti da un soggetto, il quale poi mette in vendita la refurtiva. L’investigatore privato, se acquistasse la merce rubata per poi consegnarla all’Autorità Giudiziaria e fornire così la prova del furto, commetterebbe un reato?

L’investigatore privato rischia una denuncia per ricettazione, ex art. 648 c.p. il quale, nella parte che ci interessa, prevede che “..chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta .. cose provenienti da un qualsiasi delitto..è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 ad € 10.329”. Tuttavia, nel caso di specie si ritiene che manchi l’elemento del “profitto”, posto che in questo caso l’investigatore privato non trarrebbe alcun profitto per sé o per altri. Va detto che la giurisprudenza considera quest’ultimo in termini molto ampi, facendovi rientrare anche “un bene che abbia la capacità di soddisfare un bisogno umano (sia esso di natura economico o spirituale) che prima non aveva”, Cass. n. 2640/2017. Tuttavia, per interpretazioni consolidata, deve essere il Giudice di merito a valutare in concreto la sussistenza del suddetto profitto ed accertare la reale ed effettiva lesione dell’interesse tutelato dalla norma (tra le altre, Cass. n. 519/2000; Cass. n. 25674/2011).

Pertanto, posto tutto quanto sopra, la scrivente ritiene che nel caso di specie non vi sia un profitto nè diretto nè indiretto dell’investigatore privato. Resta il fatto che la giurisprudenza considera in termini molto severi la condotta della ricettazione. Tuttavia, il Giudice, nel valutare in concreto la condotta dell’investigatore privato, non potrà prescindere dal fatto che questa non offende il bene giuridico tutelato.

In conclusione, si ritiene che l’investigatore privato che acquista un bene rubato per consegnarlo all’Autorità Giudiziaria, dal momento che non trae profitto per sé o per altri, non commette il reato di cui all’art. 648 c.p. Infatti, mancando l’offesa al bene giuridico tutelato, il fatto non potrà costituire reato.